mercoledì 1 aprile 2020

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 17


Organizzazione dello Stato (Parte Seconda della Costituzione)

Lo Stato è il principale degli enti pubblici che costituiscono la Repubblica.
Per svolgere le funzioni che gli spettano, lo Stato è dotato di un “apparato” organizzativo, previsto e regolato dalla Costituzione nella sua Parte Seconda (pag. 27).
Al vertice di questo apparato vi sono:
-          il Parlamento  (Camera dei Deputati, 630 membri, e Senato della Repubblica, 315 membri)
-          il Governo
-          il Presidente della Repubblica.

Il lavoro di questi tre organi procede in modo coordinato ed essi si controllano l’un l’altro (è questo, cioè il reciproco controllo, il fondamento di ogni moderna Costituzione, a partire dalla Magna Charta del 1215).
Autonomo rispetto agli altri poteri dello stato è, invece, la Magistratura, che risponde solo al vincolo di obbedienza alla legge.

Il Parlamento

Il Parlamento è eletto e/o rinnovato tramite elezioni politiche e rimane in carica per un periodo di cinque anni (legislatura), eccetto il caso di elezioni anticipate a causa delle dimissioni del governo.
Il Parlamento è al centro del sistema costituzionale italiano, ed è perciò che la nostra Repubblica è definita Repubblica Parlamentare.
Il Parlamento è il luogo della democrazia e l’organo più importante del sistema politico italiano, perché è l’espressione diretta della volontà dei cittadini che eleggono i loro rappresentanti.
I compiti fondamentali del Parlamento sono quelli di elaborare e approvare le leggi e di controllare l’azione del Governo, al quale può concedere il proprio consenso, se approva le sue scelte politiche, o togliere la fiducia, se non le approva. Inoltre, il Parlamento elegge, in seduta congiunta dei due rami, il Presidente della Repubblica.
Ha, poi, funzione di inchiesta: attraverso le commissioni di inchiesta, il Parlamento indaga su fatti particolarmente gravi (es. terrorismo, servizi segreti, mafia, etc.) e su eventuali responsabilità di enti e istituzioni.
Infine, ha funzione di revisione costituzionale: mediante procedure piuttosto complesse, il Parlamento può approvare modifiche della Costituzione.