Organizzazione dello Stato (Parte
Seconda della Costituzione)
Lo Stato è il principale degli
enti pubblici che costituiscono la Repubblica.
Per svolgere le funzioni che gli
spettano, lo Stato è dotato di un “apparato” organizzativo, previsto e regolato
dalla Costituzione nella sua Parte Seconda (pag. 27).
Al vertice di questo apparato vi
sono:
-
il Parlamento (Camera
dei Deputati, 630 membri, e Senato
della Repubblica, 315 membri)
-
il Governo
-
il Presidente della
Repubblica.
Il lavoro di questi tre organi
procede in modo coordinato ed essi si controllano l’un l’altro (è questo, cioè il reciproco controllo, il
fondamento di ogni moderna Costituzione, a partire dalla Magna Charta del 1215).
Autonomo rispetto agli altri
poteri dello stato è, invece, la Magistratura , che risponde solo al vincolo di
obbedienza alla legge.
Il
Parlamento
Il Parlamento è eletto e/o
rinnovato tramite elezioni politiche
e rimane in carica per un periodo di cinque anni (legislatura), eccetto il caso di elezioni anticipate a causa delle
dimissioni del governo.
Il Parlamento è al centro del
sistema costituzionale italiano, ed è perciò che la nostra Repubblica è
definita Repubblica Parlamentare.
Il Parlamento è il luogo della
democrazia e l’organo più importante del sistema politico italiano, perché è
l’espressione diretta della volontà
dei cittadini che eleggono i loro rappresentanti.
I compiti fondamentali del
Parlamento sono quelli di elaborare e approvare le leggi e di controllare
l’azione del Governo, al quale può concedere il proprio consenso, se approva le
sue scelte politiche, o togliere la fiducia, se non le approva. Inoltre, il
Parlamento elegge, in seduta congiunta dei due rami, il Presidente della
Repubblica.
Ha, poi, funzione di inchiesta:
attraverso le commissioni di inchiesta,
il Parlamento indaga su fatti particolarmente gravi (es. terrorismo, servizi
segreti, mafia, etc.) e su eventuali responsabilità di enti e istituzioni.
Infine, ha funzione di revisione costituzionale: mediante
procedure piuttosto complesse, il Parlamento può approvare modifiche della
Costituzione.