Il
Presidente della Repubblica
Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta
l’unità nazionale… (art. 87 della Costituzione della Repubblica Italiana).
In Italia il Presidente della
Repubblica non ha poteri di governo come nelle repubbliche presidenziali (es. USA), ma è figura fondamentale
perché rappresenta l’intera Nazione.
Il Presidente della Repubblica è
eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. Alla votazione
partecipano anche tre rappresentanti per ciascuna Regione, ad eccezione della
Valle d’Aosta, che ha un solo rappresentante.
Prima di assumere le sue
funzioni, il Presidente giura davanti alla Camera e al Senato, riuniti in
seduta comune, di essere fedele alla Repubblica e di osservarne la Costituzione.
Il Presidente della Repubblica
dura in carica 7 anni e, alla scadenza del mandato, può essere rieletto.
Quando non può svolgere le sue
funzioni a causa di un grave impedimento (ad esempio una malattia), il
Presidente della Repubblica viene sostituito nelle sue funzioni dalla seconda
carica dello Stato, il Presidente del Senato (la terza è il Presidente della
Camera dei deputati e la quarta il Presidente della Corte Costituzionale).
Funzioni
Il compito fondamentale del
Presidente della Repubblica è quello di garante
e custode della Costituzione: deve vigilare affinché tutti i poteri dello
stato agiscano nel pieno rispetto della Costituzione e si impegnino ad
attuarla.
Funzioni in campo legislativo:
-
promulga le leggi approvate dal Parlamento e può anche
rinviarle ed esso per eventuali modifiche
-
scioglie le Camere quando necessario e/o opportuno
-
indice (cioè proclama) le elezioni politiche e i
referendum
-
nomina Senatori a vita (fino a un massimo di 5)
cittadini per altissimi meriti
-
può inviare messaggi alle Camere per esprimere la
propria opinione su questioni rilevanti.
Funzioni in campo esecutivo:
-
nomina il Presidente del Consiglio e, su proposta di
questi, i Ministri
-
ha il comando supremo delle Forze Armate; presiede il
Consiglio Supremo di Difesa; dichiara lo stato di guerra, su decisione del
Parlamento
-
rappresenta lo Stato nei rapporti con gli altri Stati;
ratifica (approva e convalida, firmandoli) i trattati internazionali.
Funzioni in campo giudiziario:
-
presiede il Consiglio Superiore della Magistratura
(CSM)
-
può concedere la “grazia” e rendere le pene più leggere
a singoli detenuti per motivi umanitari
-
su proposta del Parlamento, può concedere l’amnistia
e/o l’indulto.