martedì 24 marzo 2020

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 16


Esercizio delle Funzioni Pubbliche

Tre sono le principali funzioni pubbliche:

-          funzione legislativa che consiste nel fare le leggi contenenti le norme giuridiche che regolano la cita associata
-          funzione esecutiva, o di governo, che consiste nel dare esecuzione alle leggi e amministrare, cioè dirigere le attività pubbliche
-          funzione giudiziaria, che consiste nell’emettere giudizi in caso di liti e processi, basandosi sulla legge.

Questi tre “poteri” sono sempre distinti negli Stati di diritto (fondamento di questa forma di Stato è la salvaguardia della supremazia del diritto e delle connesse libertà dell'uomo; il concetto dello Stato di diritto presuppone che l'agire dello Stato sia sempre vincolato e conforme alle leggi vigenti: dunque lo Stato sottopone se stesso al rispetto delle norme di diritto, e questo avviene tramite una Costituzione scritta). Lo scopo è impedire che si affermi nello Stato un unico organismo di potere.

La funzione legislativa spetta allo Stato e alle Regioni (Titolo V della Costituzione): per lo Stato tale funzione è esercitata dal Parlamento; per le Regioni dal Consiglio Regionale.

La funzione esecutiva spetta sia al Governo Centrale sia ai Comuni. Questi ultimi hanno molte competenze: essendo gli enti territorialmente più piccoli, i Comuni sono anche quelli più vicini alla vita della collettività e, quindi, in grado di soddisfare meglio ai bisogni dei cittadini. Ad ogni modo, tutti gli enti, dalle Province (anche se queste sono in fase di revisione o addirittura di abolizione per i costi inutili che determinano e le competenze ridotte) allo Stato, possono svolgere funzioni amministrative. A dare esecuzione alle leggi e a gestire i servizi pubblici è la Pubblica Amministrazione (PA), cioè l’apparato che organizza e gestisce le funzioni pubbliche. Essa è lo strumento principale con cui il Governo guida il Paese e ogni suo organo, Ufficio o ente dipende da un Ministero che ne coordina le attività. Molte funzioni dell’amministrazione sono, però, svolte da organi politici locali: il Sindaco per il Comune, il Presidente della Provincia, la Giunta Regionale e il suo Presidente.

La funzione giudiziaria è esercitata dalla Magistratura. Per dare garanzie che i suoi giudizi non siano influenzati o emessi da altri, la Magistratura è un potere indipendente da ogni altro centro di potere; è sottoposta soltanto alla Costituzione e alle leggi dello Stato ed è governata da un organismo indipendente, presieduto dal Presidente della Repubblica, il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM).