sabato 15 febbraio 2020

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 14


Autonomia e Decentramento

Art. 5 Costituzione Italiana.
La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento.
DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO = Principio in base al quale alcuni compiti e poteri dello Stato vengono decentrati, cioè tolti agli organi centrali e affidati ad organi periferici.
Nella prima parte dell’articolo 5 è contenuto un concetto che può sembrare ovvio, ma è molto importante: la Repubblica Italiana è uno Stato che ha la caratteristica dell’ unità e non si può dividere. (Ciò non significa che sia escluso il federalismo, che è un tipo di sistema politico che organizza lo Stato non sulla base di un forte accentramento unitario- tutto viene deciso dal centro-, ma concedendo autonomia, maggiore o minore a seconda dei casi, alle parti che lo compongono: regioni, città, ecc.; in uno Stato federale il governo centrale non perde autorità: gli rimangono, infatti, importanti competenze in materie molto rilevanti, come la DIFESA, la POLITICA ESTERA e la POLITICA MONETARIA; altre decisioni di tipo legislativo ed amministrativo vengono assegnate alle “autonomie locali”).
Di fatto, però, in Italia esiste un gran numero di realtà locali (regioni, città, paesi, ecc.) che si distinguono per storia, usi, costumi, mentalità, …
Proprio per venire incontro alle particolari esigenze delle popolazioni locali e per snellire il lavoro dell’Amministrazione, lo Stato affida alcuni dei suoi compiti ad organismi statali di “periferia”, che naturalmente devono agire rispettando la Costituzione e le leggi della Repubblica.
La Repubblica Italiana viene quindi amministrata seguendo due principi: il DECENTRAMENTO e l’ AUTONOMIA.
In base al decentramento l’amministrazione pubblica è affidata ad organi dello Stato (esempio: Ufficio Scolastico Territoriale, Intendenza di Finanza, la Prefettura, etc.) che agiscono a livello locale in varie zone del Paese seguendo, però, le direttive del “potere centrale”.
In base all’autonomia esistono degli Enti Pubblici (regioni, province, comuni, ecc.) diversi dallo Stato che hanno il potere di amministrare da sé parti del territorio e le popolazioni che vi risiedono. Questi Enti possono promulgare leggi e regolamenti che hanno la stessa natura di quelli emanati dallo Stato, anche se validi solo per il territorio di loro competenza. Ad esempio, il regolamento stradale comunale è valido solo entro i confini di un determinato comune, ma chi non lo rispetta (anche se risiede in un altro comune) viene punito come se avesse violato le norme del Codice della Strada, che è una legge dello Stato.
Il principio di autonomia vale anche per la scuola. Tutto ciò che concerne i principi di decentramento e autonomia è contenuto nel Titolo V della Costituzione così come modificato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001.

venerdì 7 febbraio 2020

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 13


Liberismo e Statalismo

La teoria del liberismo (formulata nella seconda metà del ’700 dall’inglese Adam Smith) sostiene l’importanza della iniziativa privata e la dottrina del “lasciar fare”, in base alla quale l’individuo deve avere la massima libertà d’intrapresa, senza che lo Stato intervenga nelle sue decisioni.
La teoria dello statalismo (derivata dalle teorie formulate intorno alla metà dell ‘800 da Karl Marx) sostiene che lo Stato deve diventare padrone di tutti i mezzi di produzione (fabbriche, terreni agricoli, miniere, imprese commerciali, ecc.) togliendoli ai privati. Lo Stato, poi, deciderà che cosa e quanto produrre, i prezzi dei prodotti e i salari dei lavoratori.
In Italia si è arrivati ad un sistema misto che cerca di contemperare le due teorie.
E non solo a livello economico: è lasciata piena libertà agli individui ma è previsto anche l’intervento dello Stato, che si riserva una funzione di indirizzo e di controllo generale. Lo Stato non soffoca l’iniziativa dell’individuo ma, al tempo stesso, interviene, attraverso alcuni strumenti, per eliminare le ingiustizie sociali causate da un liberismo applicato senza limiti e senza controlli.
Due di questi strumenti, tesi ad avvicinare sempre di più lo Stato alle esigenze del cittadino, sono previsti dall’art. 5 della Costituzione della Repubblica Italiana.

sabato 1 febbraio 2020

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 12


Stato Sociale

L’istruzione scolastica, insieme ad altre attività e servizi, fa parte del cosiddetto stato sociale.
Ne fanno precisamente parte:

·        Istruzione scolastica
·        Assistenza sanitaria
·        Tutela della maternità e paternità
·        I sussidi di disoccupazione
·        Le pensioni di vecchiaia
·        Ecc.
Tutto questo, in una concezione di “ stato sociale”, dev’essere a carico della collettività e va quindi riconosciuto dalle leggi, assieme a delle norme a tutela dei lavoratori e a facilitazioni per i poveri e per i disabili (tutto questo è sancito nel Titolo II – Rapporti Etico Sociali, della Costituzione della Repubblica Italiana).


Vantaggi dello Stato Sociale (attuale)

·        Attutire le conseguenze delle crisi
·        Avere effetti positivi sulla crescita
·        Rendere accessibili a tutti beni e servizi fondamentali
·        Limitare l’emergere della povertà

Critiche allo Stato Sociale (attuale)

·        Alti costi
·        Molta burocrazia
·        Non incentivare lavoro e sviluppo (qualcuno infatti, secondo le idee neoliberiste, afferma che se i disoccupati percepiscono un sussidio a carico dello Stato, si rischia di favorire la trappola della disoccupazione, cioè di scoraggiare la ricerca di un nuovo lavoro, oppure di disincentivare la ricerca di un’occupazione più remunerativa, trappola della povertà).
L’attuale modello di stato sociale (che pure comincia a mostrare alcune inefficienze) prevede che esso vada aggiornato ma non cancellato, secondo il principio di sussidiarietà in cui istituzioni pubbliche e interventi privati si integrino. Lo scopo finale è che i  servizi sociali a carico dello Stato integrino, e non sostituiscano, le risorse e le risposte che emergono dalla società (esempio: famiglie); risorse e risposte da incoraggiare anche con interventi economici, talora indiretti, che saranno pur sempre meno pesanti, per lo Stato, rispetto ad interventi diretti.
SUSSIDIARIETA’= Principio sulla base del quale la responsabilità del benessere dei cittadini è demandata ai gruppi sociali (famiglia, comunità locali, ecc.), mentre lo Stato ha un ruolo integrativo e soprattutto ha il compito di creare le condizioni per accrescere le responsabilità individuale e collettiva: è la cosiddetta Sussidiarietà Orrizzontale. Esiste anche una Sussidiarietà Verticale, in cui le responsabilità pubbliche sono decentrate presso le autorità amministrative più vicine ai cittadini.
Nel nuovo modello di stato sociale, come si vede, i servizi erogati devono essere conformi ai principi di adeguatezza e differenziazione: adeguatezza alle richieste e alle risorse fornite dal territorio, differenziazione della fornitura in relazione alla tipologia del servizio e a quella dei fornitori.
Tra le più importanti costituenti della sussidiarietà nello stato sociale è senza dubbio da iscrivere il volontariato, molto presente in Italia e che si occupa di alcuni ambiti privilegiati:

·        Assistenza ai malati e ai disabili
·        Cura dei minori, specie se disagiati e/o emarginati
·        Aiuto e tutela di persone in difficoltà (solitudine, povertà, sfruttamento, ecc..)
·        Tutela e protezione dell’ambiente e della natura.
L’impostazione delle attività di cui si è detto precedentemente dipende dalle o dalla dottrina socio – economico- politica cui fa riferimento il modello di Stato in cui dette attività si realizzano.