COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Art. 139.
La forma repubblicana non può
essere oggetto di revisione costituzionale.
Che cosa significa?
Dalla fine della Seconda guerra
mondiale l'Italia è una Repubblica e non più una monarchia. La forma di governo
non è modificabile.
La dottrina interpreta l’art. 139
utilizzando due letture: la prima ritiene che l’articolo riguardi il divieto a
ristabilire un «principio dinastico» per la nomina del Capo dello Stato, in
altre parole, la carica di Presidente della Repubblica non può diventare
ereditaria.
La seconda – approvata anche
dalla Corte costituzionale – sostiene che l’art. 139 «sancisce la non
modificabilità in perpetuo del nuovo ordine repubblicano» in quanto questo
rappresenta «la naturale, conseguente strutturazione ed organizzazione del
principio democratico».
La Corte costituzionale, in due
diverse sentenze (1146/1988 e 366/1991), ha affermato: “La Costituzione
italiana contiene alcuni principi supremi che non possono essere sovvertiti o
modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione
costituzionale o da altre leggi costituzionali”. Tra questi principi vi è la
forma dello Stato e i “valori supremi” (quindi, possiamo immaginare
l'uguaglianza, la libertà e la democrazia) sui quali si fonda la Costituzione
italiana.
Questo vincolo, in un contesto come quello attuale che crede nella democrazia come miglior forma di governo, non appare un eccesso di rigidità della Costituzione, ma una cautela (che doveva essere particolarmente apprezzata dai sostenitori della Repubblica subito dopo il referendum che nel 1946 decretò la fine della monarchia).
Questo vincolo, in un contesto come quello attuale che crede nella democrazia come miglior forma di governo, non appare un eccesso di rigidità della Costituzione, ma una cautela (che doveva essere particolarmente apprezzata dai sostenitori della Repubblica subito dopo il referendum che nel 1946 decretò la fine della monarchia).