COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Disposizioni Transitorie e Finali
I
Con l'entrata in vigore della
Costituzione il Capo provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni di
Presidente della Repubblica e ne assume il titolo.
II
Se alla data della elezione del
Presidente della Repubblica non sono costituiti tutti i Consigli regionali,
partecipano alla elezione soltanto i componenti delle due Camere.
III
Per la prima composizione del
Senato della Repubblica sono nominati senatori, con decreto del Presidente
della Repubblica, i deputati dell'Assemblea Costituente che posseggono i
requisiti di legge per essere senatori e che:
sono stati presidenti del
Consiglio dei Ministri o di Assemblee legislative;
hanno fatto parte del disciolto
Senato;
hanno avuto almeno tre elezioni,
compresa quella all'Assemblea Costituente;
sono stati dichiarati decaduti
nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre 1926;
hanno scontato la pena della
reclusione non inferiore a cinque anni in seguito a condanna del tribunale
speciale fascista per la difesa dello Stato.
Sono nominati altresì senatori,
con decreto del Presidente della Repubblica, i membri del disciolto Senato che
hanno fatto parte della Consulta Nazionale.
Al diritto di essere nominati
senatori si può rinunciare prima della firma del decreto di nomina.
L'accettazione della candidatura alle elezioni politiche implica rinuncia al
diritto di nomina a senatore.
IV
Per la prima elezione del Senato
il Molise è considerato come Regione a sé stante, con il numero dei senatori
che gli compete in base alla sua popolazione.
V
La disposizione dell'art. 80
della Costituzione, per quanto concerne i trattati internazionali che importano
oneri alle finanze o modificazioni di legge, ha effetto dalla data di convocazione
delle Camere.
VI
Entro cinque anni dall'entrata in
vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di
giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di
Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari.
Entro un anno dalla stessa data
si provvede con legge al riordinamento del Tribunale supremo militare in
relazione all'articolo 111.
VII
Fino a quando non sia emanata la
nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione ,
continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento vigente.
Fino a quando non entri in
funzione la Corte
costituzionale, la decisione delle controversie indicate nell'articolo 134 ha luogo nelle forme e
nei limiti delle norme preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione.
VIII
Le elezioni dei Consigli
regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono
indette entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione.
Leggi della Repubblica regolano
per ogni ramo della pubblica amministrazione il passaggio delle funzioni
statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia provveduto al
riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti
locali restano alle Provincie ed ai Comuni le funzioni che esercitano
attualmente e le altre di cui le Regioni deleghino loro l'esercizio.
Leggi della Repubblica regolano
il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle
amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la
formazione dei loro uffici le Regioni devono, tranne che in casi di necessità,
trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali.
IX
X
Alla Regione del Friuli-Venezia
Giulia, di cui all'art. 116, si applicano provvisoriamente le norme generali
del Titolo V della parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze
linguistiche in conformità con l'art. 6.
XI
Fino a cinque anni dall'entrata
in vigore della Costituzione si possono, con leggi costituzionali, formare
altre Regioni, a modificazione dell'elenco di cui all'art. 131, anche senza il
concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell'articolo 132, fermo
rimanendo tuttavia l'obbligo di sentire le popolazioni interessate.
XII
È vietata la riorganizzazione,
sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.
In deroga all'articolo 48, sono
stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dall'entrata in vigore della
Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per
i capi responsabili del regime fascista.
XIII
I beni, esistenti nel territorio
nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro
discendenti maschi, sono avocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni
di diritti reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946,
sono nulli.
XIV
I titoli nobiliari non sono
riconosciuti.
I predicati di quelli esistenti
prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome.
L'Ordine mauriziano è conservato
come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge.
La legge regola la soppressione
della Consulta araldica.
XV
Con l'entrata in vigore della
Costituzione si ha per convertito in legge il decreto legislativo
luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull'ordinamento provvisorio dello
Stato.
XVI
Entro un anno dall'entrata in
vigore della Costituzione si procede alla revisione e al coordinamento con essa
delle precedenti leggi costituzionali che non siano state finora esplicitamente
o implicitamente abrogate.
XVII
L'Assemblea Costituente sarà
convocata dal suo Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla
legge per la elezione del Senato della Repubblica, sugli statuti regionali
speciali e sulla legge per la stampa.
Fino al giorno delle elezioni
delle nuove Camere, l'Assemblea Costituente può essere convocata, quando vi sia
necessità di deliberare nelle materie attribuite alla sua competenza dagli
articoli 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e secondo, del decreto
legislativo 16 marzo 1946, n. 98.
In tale periodo le Commissioni
permanenti restano in funzione. Quelle legislative rinviano al Governo i
disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di
emendamenti.
I deputati possono presentare al
Governo interrogazioni con richiesta di risposta scritta.
L'Assemblea Costituente, agli
effetti di cui al secondo comma del presente articolo, è convocata dal suo
Presidente su richiesta motivata del Governo o di almeno duecento deputati.
XVIII
La presente Costituzione è
promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla sua
approvazione da parte dell'Assemblea Costituente, ed entra in vigore il 1°
gennaio 1948.
Il testo della Costituzione è
depositato nella sala comunale di ciascun Comune della Repubblica per rimanervi
esposto, durante tutto l'anno 1948, affinché ogni cittadino possa prenderne
cognizione.
Che cosa significa?
Le disposizioni transitorie sono
norme il cui scopo è provvedere alla sistemazione di un certo ambito in modo
che le norme definitive possano entrare in vigore pienamente. In linea di
massima, esse prendono quindi in considerazione singoli casi concreti e hanno
una durata limitata. Altre disposizioni sono invece finali e quindi sono ancora
valide.
Le disposizioni dal numero I al
numero XI hanno esaurito la propria validità, perché si riferivano ad atti
temporanei ormai espletati e i cui effetti, quindi, sono ormai terminati. La
norma XVIII si riferisce all’entrata in vigore della Costituzione ed ha
carattere «finale».
Vi sono poi tre norme – XII,
XIII, XIV – che esprimono una chiara condanna del regime fascista e prevedono
alcune sanzioni per coloro che ne avevano fatto parte o lo avevano sostenuto
apertamente (compresi i membri della casa reale italiana).
Fra queste, la più importante
resta la XII che vieta la riorganizzazione – «sotto qualsiasi forma» – del
partito fascista. Questa disposizione costituzionale fa riferimento al fascismo
inteso come «fenomeno storicamente individuabile e determinabile» e ha come
scopo quello di impedire la «riorganizzazione del partito fascista o di
qualunque movimento che, pur con forma diversa, del partito fascista ricalchi
le caratteristiche».
La disposizione XIII è stata
modificata con la legge costituzionale n. 1 del 23 ottobre 2002, che ha
abrogato il primo e il secondo comma i quali vietavano ai membri della casa
reale di esercitare il diritto di voto e di ricoprire cariche elettive o
pubblici uffici nonché di entrare in territorio italiano. Ormai il rientro dei
Savoia non suscitava più preoccupazioni di un ritorno dell'Italia al regime
monarchico. Resta valido il terzo comma che dispone l’avocazione a favore dello
Stato dei beni della casa reale «esistenti nel territorio nazionale»: in altre
parole, sono diventati beni dello Stato.
La disposizione XIV ha abolito la validità dei titoli nobiliari, che sono divenuti dei semplici «predicati» utilizzabili come parte del nome (ciò è valido, però, solamente per i titoli nobiliari concessi prima del 28 ottobre 1922, ovvero anteriori al regime fascista). Essi quindi non hanno alcun valore giuridico (un conte o un barone, per fare un esempio, di fronte alla legge non valgono più di un qualsiasi altro cittadino).
La disposizione XIV ha abolito la validità dei titoli nobiliari, che sono divenuti dei semplici «predicati» utilizzabili come parte del nome (ciò è valido, però, solamente per i titoli nobiliari concessi prima del 28 ottobre 1922, ovvero anteriori al regime fascista). Essi quindi non hanno alcun valore giuridico (un conte o un barone, per fare un esempio, di fronte alla legge non valgono più di un qualsiasi altro cittadino).