martedì 28 aprile 2020

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 21


RAPPORTI E ORGANISMI INTERNAZIONALI E/O SOVRANAZIONALI

Attualmente il modello di Stato Nazionale è in crisi e per questo si guarda all’organizzazione sovranazionale: lo Stato cede parte del suo potere, perché da solo non riesce a controllare tutto; quindi da una parte si avvicina al cittadino con la sussidiarietà ,dall’altra si affida al livello internazionale.
Si è visto che tra i compiti del Presidente della repubblica c’è anche la ratifica dei trattati internazionali. Tra questi, in particolare, quelli che riguardano la partecipazione dell’Italia a organismi internazionali e /o sovranazionali, quali l’Unione Europea (UE) e l’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU).
La Costituzione, all’articolo 10, stabilisce che L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciuto…


Istituzioni principali dell’Unione Europea



martedì 21 aprile 2020

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 20


IL CITTADINO E LO STATO

Il rapporto tra cittadino e Stato si esprime innanzitutto con il voto.
Essere elettore vuol dire essere un uomo libero che si interessa e partecipa alla vita della grande comunità cui appartiene (es. il popolo italiano), ed esprime il proprio pensiero e la propria volontà riguardo l’indirizzo politico del Paese (Comune, Regione, Nazione), scegliendo il partito e gli uomini che ritiene lo rappresentino nel miglior modo possibile (art. 48 della Costituzione della Repubblica Italiana – pag. 26).
E’ questo che si intende per politica.
Nella Grecia antica questa parola indicava l’arte di governare lo Stato, di prendere parte alla vita pubblica per affrontare e risolvere insieme i problemi della collettività.
E’ quindi evidente l’importanza della politica: senza politica non esiste lo Stato e senza lo Stato nessuna comunità nel mondo civile è in grado di sopravvivere.

martedì 14 aprile 2020

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 19


Il Presidente della Repubblica

Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale… (art. 87 della Costituzione della Repubblica Italiana).
In Italia il Presidente della Repubblica non ha poteri di governo come nelle repubbliche presidenziali (es. USA), ma è figura fondamentale perché rappresenta l’intera Nazione.
Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. Alla votazione partecipano anche tre rappresentanti per ciascuna Regione, ad eccezione della Valle d’Aosta, che ha un solo rappresentante.
Prima di assumere le sue funzioni, il Presidente giura davanti alla Camera e al Senato, riuniti in seduta comune, di essere fedele alla Repubblica e di osservarne la Costituzione.
Il Presidente della Repubblica dura in carica 7 anni e, alla scadenza del mandato, può essere rieletto.
Quando non può svolgere le sue funzioni a causa di un grave impedimento (ad esempio una malattia), il Presidente della Repubblica viene sostituito nelle sue funzioni dalla seconda carica dello Stato, il Presidente del Senato (la terza è il Presidente della Camera dei deputati e la quarta il Presidente della Corte Costituzionale).

Funzioni

Il compito fondamentale del Presidente della Repubblica è quello di garante e custode della Costituzione: deve vigilare affinché tutti i poteri dello stato agiscano nel pieno rispetto della Costituzione e si impegnino ad attuarla.


Funzioni in campo legislativo:
-          promulga le leggi approvate dal Parlamento e può anche rinviarle ed esso per eventuali modifiche
-          scioglie le Camere quando necessario e/o opportuno
-          indice (cioè proclama) le elezioni politiche e i referendum
-          nomina Senatori a vita (fino a un massimo di 5) cittadini per altissimi meriti
-          può inviare messaggi alle Camere per esprimere la propria opinione su questioni rilevanti.

Funzioni in campo esecutivo:
-          nomina il Presidente del Consiglio e, su proposta di questi, i Ministri
-          ha il comando supremo delle Forze Armate; presiede il Consiglio Supremo di Difesa; dichiara lo stato di guerra, su decisione del Parlamento
-          rappresenta lo Stato nei rapporti con gli altri Stati; ratifica (approva e convalida, firmandoli) i trattati internazionali.

Funzioni in campo giudiziario:
-          presiede il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM)
-          può concedere la “grazia” e rendere le pene più leggere a singoli detenuti per motivi umanitari
-          su proposta del Parlamento, può concedere l’amnistia e/o l’indulto.

mercoledì 8 aprile 2020

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 18


Il Governo

Il Governo è l’organo del potere esecutivo; ha il compito di far eseguire le leggi approvate dal  Parlamento e di agire in nome dello Stato, dirigendo la vita politica, economica e amministrativa della Nazione.
E’ formato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (o Primo Ministro o Capo del Governo o Premier, con un barbarismo inglese) e dai Ministri Segretari di Stato, che, insieme, formano il Consiglio dei Ministri.

Come nasce e come “cade” il Governo
A conclusione delle elezioni politiche, il Presidente della Repubblica affida l’incarico di formare il nuovo Governo ad un esponente politico, generalmente il più rappresentativo della forza politica che ha vinto le elezioni (non necessariamente un parlamentare), indicatogli dai rappresentanti dei gruppi politici che siedono in Parlamento, dopo averli consultati (consultazioni). Il Presidente incaricato sottopone a i rappresentanti delle forze politiche presenti in Parlamento il programma politico che intende seguire e la lista dei Ministri da lui scelti. Qualora le “esplorazioni” abbiano esito negative, il Presidente incaricato “rimette” il mandato nella mani del Capo dello Stato, che dà avvio ad un nuovo “giro” di consultazioni.
Se, invece, l’esplorazione ha successo, il Presidente del Consiglio e i Ministri prestano giuramento di fedeltà alla Repubblica davanti al Presidente della Repubblica. Successivamente il Governo si presenta davanti al Parlamento per ottenere il voto di fiducia (deve ottenere l’approvazione di metà più uno dei parlamentari presenti) sulla base del programma politico e della sua formazione. Se mantiene la fiducia continua a governare o fino alla fine della “legislatura” o fino al momento in cui gli viene tolta la fiducia o si dimette.
In quest’ultimo caso il Presidente della Repubblica può ricercare un altro Presidente incaricato, ma, se la ricerca non dà esiti positivi, il Presidente della Repubblica scioglie il Parlamento e indice nuove elezioni politiche.


mercoledì 1 aprile 2020

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 17


Organizzazione dello Stato (Parte Seconda della Costituzione)

Lo Stato è il principale degli enti pubblici che costituiscono la Repubblica.
Per svolgere le funzioni che gli spettano, lo Stato è dotato di un “apparato” organizzativo, previsto e regolato dalla Costituzione nella sua Parte Seconda (pag. 27).
Al vertice di questo apparato vi sono:
-          il Parlamento  (Camera dei Deputati, 630 membri, e Senato della Repubblica, 315 membri)
-          il Governo
-          il Presidente della Repubblica.

Il lavoro di questi tre organi procede in modo coordinato ed essi si controllano l’un l’altro (è questo, cioè il reciproco controllo, il fondamento di ogni moderna Costituzione, a partire dalla Magna Charta del 1215).
Autonomo rispetto agli altri poteri dello stato è, invece, la Magistratura, che risponde solo al vincolo di obbedienza alla legge.

Il Parlamento

Il Parlamento è eletto e/o rinnovato tramite elezioni politiche e rimane in carica per un periodo di cinque anni (legislatura), eccetto il caso di elezioni anticipate a causa delle dimissioni del governo.
Il Parlamento è al centro del sistema costituzionale italiano, ed è perciò che la nostra Repubblica è definita Repubblica Parlamentare.
Il Parlamento è il luogo della democrazia e l’organo più importante del sistema politico italiano, perché è l’espressione diretta della volontà dei cittadini che eleggono i loro rappresentanti.
I compiti fondamentali del Parlamento sono quelli di elaborare e approvare le leggi e di controllare l’azione del Governo, al quale può concedere il proprio consenso, se approva le sue scelte politiche, o togliere la fiducia, se non le approva. Inoltre, il Parlamento elegge, in seduta congiunta dei due rami, il Presidente della Repubblica.
Ha, poi, funzione di inchiesta: attraverso le commissioni di inchiesta, il Parlamento indaga su fatti particolarmente gravi (es. terrorismo, servizi segreti, mafia, etc.) e su eventuali responsabilità di enti e istituzioni.
Infine, ha funzione di revisione costituzionale: mediante procedure piuttosto complesse, il Parlamento può approvare modifiche della Costituzione.