sabato 15 febbraio 2020

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 14


Autonomia e Decentramento

Art. 5 Costituzione Italiana.
La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento.
DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO = Principio in base al quale alcuni compiti e poteri dello Stato vengono decentrati, cioè tolti agli organi centrali e affidati ad organi periferici.
Nella prima parte dell’articolo 5 è contenuto un concetto che può sembrare ovvio, ma è molto importante: la Repubblica Italiana è uno Stato che ha la caratteristica dell’ unità e non si può dividere. (Ciò non significa che sia escluso il federalismo, che è un tipo di sistema politico che organizza lo Stato non sulla base di un forte accentramento unitario- tutto viene deciso dal centro-, ma concedendo autonomia, maggiore o minore a seconda dei casi, alle parti che lo compongono: regioni, città, ecc.; in uno Stato federale il governo centrale non perde autorità: gli rimangono, infatti, importanti competenze in materie molto rilevanti, come la DIFESA, la POLITICA ESTERA e la POLITICA MONETARIA; altre decisioni di tipo legislativo ed amministrativo vengono assegnate alle “autonomie locali”).
Di fatto, però, in Italia esiste un gran numero di realtà locali (regioni, città, paesi, ecc.) che si distinguono per storia, usi, costumi, mentalità, …
Proprio per venire incontro alle particolari esigenze delle popolazioni locali e per snellire il lavoro dell’Amministrazione, lo Stato affida alcuni dei suoi compiti ad organismi statali di “periferia”, che naturalmente devono agire rispettando la Costituzione e le leggi della Repubblica.
La Repubblica Italiana viene quindi amministrata seguendo due principi: il DECENTRAMENTO e l’ AUTONOMIA.
In base al decentramento l’amministrazione pubblica è affidata ad organi dello Stato (esempio: Ufficio Scolastico Territoriale, Intendenza di Finanza, la Prefettura, etc.) che agiscono a livello locale in varie zone del Paese seguendo, però, le direttive del “potere centrale”.
In base all’autonomia esistono degli Enti Pubblici (regioni, province, comuni, ecc.) diversi dallo Stato che hanno il potere di amministrare da sé parti del territorio e le popolazioni che vi risiedono. Questi Enti possono promulgare leggi e regolamenti che hanno la stessa natura di quelli emanati dallo Stato, anche se validi solo per il territorio di loro competenza. Ad esempio, il regolamento stradale comunale è valido solo entro i confini di un determinato comune, ma chi non lo rispetta (anche se risiede in un altro comune) viene punito come se avesse violato le norme del Codice della Strada, che è una legge dello Stato.
Il principio di autonomia vale anche per la scuola. Tutto ciò che concerne i principi di decentramento e autonomia è contenuto nel Titolo V della Costituzione così come modificato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001.