Esercizio delle Funzioni
Pubbliche
Tre sono le principali funzioni
pubbliche:
-
funzione
legislativa che consiste nel fare le leggi contenenti le norme giuridiche
che regolano la cita associata
-
funzione
esecutiva, o di governo, che consiste nel dare esecuzione alle leggi e
amministrare, cioè dirigere le attività pubbliche
-
funzione
giudiziaria, che consiste nell’emettere giudizi in caso di liti e processi,
basandosi sulla legge.
Questi tre “poteri” sono sempre
distinti negli Stati di diritto (fondamento di
questa forma di Stato è la salvaguardia della supremazia del diritto e delle connesse libertà dell'uomo; il concetto dello Stato di
diritto presuppone che l'agire dello Stato sia sempre vincolato e conforme alle leggi vigenti: dunque lo Stato sottopone se
stesso al rispetto delle norme di diritto, e questo avviene tramite una Costituzione scritta). Lo scopo è impedire
che si affermi nello Stato un unico organismo di potere.
La funzione legislativa spetta allo Stato e alle Regioni (Titolo V
della Costituzione): per lo Stato tale funzione è esercitata dal Parlamento;
per le Regioni dal Consiglio Regionale.
La funzione esecutiva spetta sia al Governo Centrale sia ai Comuni.
Questi ultimi hanno molte competenze: essendo gli enti territorialmente più
piccoli, i Comuni sono anche quelli più vicini alla vita della collettività e,
quindi, in grado di soddisfare meglio ai bisogni dei cittadini. Ad ogni modo,
tutti gli enti, dalle Province (anche se queste sono in fase di revisione o
addirittura di abolizione per i costi inutili che determinano e le competenze
ridotte) allo Stato, possono svolgere funzioni amministrative. A dare
esecuzione alle leggi e a gestire i servizi pubblici è la Pubblica Amministrazione (PA), cioè l’apparato che organizza e
gestisce le funzioni pubbliche. Essa è lo strumento principale con cui il
Governo guida il Paese e ogni suo organo, Ufficio o ente dipende da un
Ministero che ne coordina le attività. Molte funzioni dell’amministrazione
sono, però, svolte da organi politici locali: il Sindaco per il Comune, il
Presidente della Provincia, la Giunta
Regionale e il suo Presidente.
La funzione giudiziaria è esercitata dalla Magistratura. Per dare
garanzie che i suoi giudizi non siano influenzati o emessi da altri, la Magistratura è un
potere indipendente da ogni altro centro di potere; è sottoposta soltanto alla
Costituzione e alle leggi dello Stato ed è governata da un organismo
indipendente, presieduto dal Presidente della Repubblica, il Consiglio Superiore della Magistratura
(CSM).