martedì 24 marzo 2020

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 16


Esercizio delle Funzioni Pubbliche

Tre sono le principali funzioni pubbliche:

-          funzione legislativa che consiste nel fare le leggi contenenti le norme giuridiche che regolano la cita associata
-          funzione esecutiva, o di governo, che consiste nel dare esecuzione alle leggi e amministrare, cioè dirigere le attività pubbliche
-          funzione giudiziaria, che consiste nell’emettere giudizi in caso di liti e processi, basandosi sulla legge.

Questi tre “poteri” sono sempre distinti negli Stati di diritto (fondamento di questa forma di Stato è la salvaguardia della supremazia del diritto e delle connesse libertà dell'uomo; il concetto dello Stato di diritto presuppone che l'agire dello Stato sia sempre vincolato e conforme alle leggi vigenti: dunque lo Stato sottopone se stesso al rispetto delle norme di diritto, e questo avviene tramite una Costituzione scritta). Lo scopo è impedire che si affermi nello Stato un unico organismo di potere.

La funzione legislativa spetta allo Stato e alle Regioni (Titolo V della Costituzione): per lo Stato tale funzione è esercitata dal Parlamento; per le Regioni dal Consiglio Regionale.

La funzione esecutiva spetta sia al Governo Centrale sia ai Comuni. Questi ultimi hanno molte competenze: essendo gli enti territorialmente più piccoli, i Comuni sono anche quelli più vicini alla vita della collettività e, quindi, in grado di soddisfare meglio ai bisogni dei cittadini. Ad ogni modo, tutti gli enti, dalle Province (anche se queste sono in fase di revisione o addirittura di abolizione per i costi inutili che determinano e le competenze ridotte) allo Stato, possono svolgere funzioni amministrative. A dare esecuzione alle leggi e a gestire i servizi pubblici è la Pubblica Amministrazione (PA), cioè l’apparato che organizza e gestisce le funzioni pubbliche. Essa è lo strumento principale con cui il Governo guida il Paese e ogni suo organo, Ufficio o ente dipende da un Ministero che ne coordina le attività. Molte funzioni dell’amministrazione sono, però, svolte da organi politici locali: il Sindaco per il Comune, il Presidente della Provincia, la Giunta Regionale e il suo Presidente.

La funzione giudiziaria è esercitata dalla Magistratura. Per dare garanzie che i suoi giudizi non siano influenzati o emessi da altri, la Magistratura è un potere indipendente da ogni altro centro di potere; è sottoposta soltanto alla Costituzione e alle leggi dello Stato ed è governata da un organismo indipendente, presieduto dal Presidente della Repubblica, il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM).

mercoledì 11 marzo 2020

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 15


LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBBLICA ITALIANA

Principi fondamentali (artt. 1 – 12) e Diritti e Doveri dei  Cittadini  (Parte Prima)

I primi dodici articoli recano i principi fondamentali che stanno alla base di tutto l’ordinamento.
Nei Principi fondamentali sono fissate le fondamenta del nostro Stato: la sovranità popolare e l’ordinamento democratico, l’uguaglianza di tutti di fronte alla legge, l’affermazione delle libertà degli individui e il riconoscimento dell’importanza del lavoro come mezzo di realizzazione dei singoli e di progresso per l’intero Stato.
I Principi Fondamentali mettono in luce gli ideali, i valori in cui crede il popolo italiano, come, ad esempio, l’abolizione di qualsiasi privilegio di nascita, l’uguaglianza dinanzi alla legge, i diritti fondamentali della persona, la solidarietà umana, l’importanza del lavoro, il rifiuto della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, etc.

I diritti di libertà affermati dall’art. 2 sono alla base di ogni società democratica. La libertà non è solo un  principio teorico, ma si realizza attraverso il riconoscimento di una serie di diritti, e la Costituzione è molto chiara nell’elencarli nella  Parte Prima della Costituzione.
In questa parte, accanto ai diritti, sono elencati alcuni doveri fondamentali, che valgono a coniugare gli interessi individuali con il vantaggio dell’intera società.

Diritto: è ciò che, in base alla legge, si può o non si può fare, esigere o impedire
Dovere: è ciò che si ha l’obbligo o la necessità di fare o non fare



ATTENZIONE! Ciò che da un punto di vista è un diritto
Da un altro è un dovere.
Esempio: andare a scuola è un diritto dei giovani ma è anche un loro dovere!
Inoltre, dato che viviamo in società insieme ad altri individui,
il diritto della singola persona
deve sempre
conciliarsi con quello degli altri



STRUTTURA DELLO STATO ITALIANO – ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

La repubblica italiana è costituita da:

-          Comuni
-          Province
-          Città Metropolitane (anche se finora non ne è stata istituita alcuna)
-          Regioni
-          Stato
-           
Questi sono gli enti pubblici territoriali. Sono “enti pubblici” perché svolgono le funzioni pubbliche, riguardanti la vita della collettività. Essi si integrano l’un l’altro, dal più piccolo (il Comune) al più vasto (lo Stato), secondo il principio della sussidiarietà: tutti sono compresi nel territorio e nell’organizzazione della Repubblica, ognuno con le proprie competenze definite dall’art. 117 della Costituzione (Titolo Quinto, riformato nel 2001).


SUSSIDIARIETA’= Principio sulla base del quale la responsabilità del benessere dei cittadini è demandata ai gruppi sociali (famiglia, comunità locali, ecc.), mentre lo Stato ha un ruolo integrativo e soprattutto ha il compito di creare le condizioni per accrescere la responsabilità individuale e collettiva: è la cosiddetta Sussidiarietà Orrizzontale. Esiste anche una Sussidiarietà Verticale in cui le responsabilità pubbliche sono decentrate presso le autorità amministrative più vicine ai cittadini.