Ma lo Stato interviene anche in
campo economico-sociale. Si dice infatti che il lavoro nobilita l’uomo e lo
rende libero, nel senso che gli permette di provvedere ai suoi bisogni e di
contribuire al miglioramento delle condizioni della comunità in cui vive. La
nostra Costituzione accoglie in pieno questa concezione del lavoro e ne parla
nei Principi Fondamentali (artt. 1 - 3 -
4). Inoltre con gli artt. dal 35 al 40 regola i
cosiddetti rapporti economici di lavoro (favorire e proteggere il lavoro,
garantire equità della retribuzione, i diritti della donna lavoratrice e dei
cittadini più deboli, i diritti sindacali); mentre negli artt. dal 41 al 47 si occupa dei rapporti economici “d’impresa”.
L’economia comprende anche
l’attività di produrre/fornire beni che
servono a soddisfare i bisogni dei cittadini: beni materiali e servizi. La
produzione/fornitura di questi beni non riguarda solo gli imprenditori privati,
ma anche lo Stato, al quale è affidato il compito di contribuire al benessere
dei cittadini finanziando lavori ed attività economiche nell’interesse della
collettività (ad esempio costruzione di strade, scuole, acquedotti, ospedali)
e fornitura di servizi: scuola sanità….